(1) l’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono che l’Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE.
l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») stabilisce che nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
- = -
(4) Le direttive 98/6/CE (5), 2005/29/CE e 2011/83/UE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio prevedono l’obbligo, per gli Stati membri, di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali che le recepiscono.
Inoltre, l’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di adottare misure di esecuzione, compresa l’irrogazione di sanzioni, in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare le infrazioni diffuse o le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale.
- = -
(9) In conformità dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394, le autorità competenti degli Stati membri interessate dall’azione coordinata devono adottare, nell’ambito della loro giurisdizione, tutte le misure di esecuzione necessarie nei confronti del professionista responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale per far cessare o vietare tale infrazione.
Se del caso, esse irrogano sanzioni, come sanzioni finanziarie o penalità di mora, al professionista responsabile dell’infrazione diffusa o dell’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.
Le misure di esecuzione devono essere adottate in modo efficace, efficiente e coordinato per far cessare o vietare l’infrazione diffusa o l’infrazione diffusa avente una dimensione unionale.
Le autorità competenti interessate dall’azione coordinata devono sforzarsi di adottare misure di esecuzione simultaneamente negli Stati membri interessati da detta infrazione.
- = -
(13) Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di mantenere o introdurre nel loro diritto nazionale, per le infrazioni diffuse e per le infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale, sanzioni pecuniarie massime più elevate basate sul fatturato.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di basare tali sanzioni pecuniarie sul fatturato del professionista a livello mondiale, o di estendere l’applicazione delle norme relative alle sanzioni pecuniarie ad altre infrazioni non contemplate dalle disposizioni della presente direttiva relative all’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394.
Il requisito di stabilire la sanzione pecuniaria a un livello non inferiore al 4 % del fatturato annuale del professionista non si dovrebbe applicare alle norme aggiuntive degli Stati membri come penalità periodiche, come ammende giornaliere, per l’inosservanza di decisioni, ordinanze, misure provvisorie, impegni del professionista o altre misure con lo scopo di far cessare l’infrazione.
- = -
(27) I fornitori dei mercati online dovrebbero comunicare ai consumatori se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione effettuata nei loro confronti dal terzo stesso.
Nel caso in cui il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale dichiari di essere un non professionista, i fornitori dei mercati online dovrebbero fornire una breve dichiarazione al fine di attestare che i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell’Unione sulla tutela dei consumatori non si applicano al contratto concluso.
Inoltre, i consumatori dovrebbero essere informati sul modo in cui gli obblighi legati al contratto sono ripartiti tra i terzi che offrono beni, servizi o contenuto digitale e il fornitore del mercato online.
Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e comprensibile e non solo mediante i termini e le condizioni standard o ad analoghi documenti contrattuali.
Gli obblighi di informazione per i fornitori di mercati online dovrebbero essere proporzionati.
Tali obblighi devono mantenere un equilibrio fra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività dei fornitori dei mercati online.
I fornitori dei mercati online non dovrebbero essere tenuti a elencare gli specifici diritti dei consumatori quando informano questi ultimi sulla loro non applicabilità.
Ciò non pregiudica gli obblighi di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE e in particolare all’articolo 6, paragrafo 1.
Le informazioni da fornire sulla responsabilità di garantire i diritti dei consumatori dipendono dagli accordi contrattuali fra i fornitori dei mercati online e i professionisti terzi pertinenti.
Il fornitore del mercato online può indicare il professionista terzo come unico responsabile in materia di garanzia dei diritti dei consumatori, oppure può descrivere le sue specifiche responsabilità nel caso in cui tale fornitore si assuma la responsabilità di certi aspetti del contratto, per esempio la consegna o l’esercizio del diritto di recesso.
- = -
(28) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), i mercati online non dovrebbero essere tenuti a verificare lo status giuridico dei fornitori terzi.
i fornitori dei mercati online dovrebbero invece imporre ai fornitori terzi su tali mercati di indicare il loro status come professionista o non professionista ai fini del diritto sulla tutela dei consumatori, e di fornire questa informazione sul fornitore del mercato online.
- = -
(30) Le definizioni di «contenuti digitali» e «servizi digitali» di cui alla direttiva 2011/83/UE dovrebbero essere allineate a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
I contenuti digitali nella definizione della direttiva (UE) 2019/770 si riferiscono a una singola fornitura, a una serie di singole forniture o a una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo.
L’elemento della fornitura continuativa non dovrebbe necessariamente implicare una fornitura a lungo termine.
Casi quali la trasmissione in streaming di un video dovrebbero essere considerati una fornitura continuativa per un determinato periodo di tempo, a prescindere dall’effettiva durata del file audiovisivo.
Pertanto, può risultare difficile distinguere tra alcuni tipi di contenuti digitali e di servizi digitali, dato che entrambi possono comportare una fornitura continuativa da parte del professionista, per tutta la durata del contratto.
Esempi di servizi digitali sono i servizi di condivisione di file video e audio e altri tipi di file hosting, il trattamento testi o i giochi offerti nell’ambiente di cloud computing, l’archiviazione su cloud, la webmail, i media sociali e le applicazioni su cloud.
La continua implicazione del fornitore di servizi giustifica l’applicazione delle norme sul diritto di recesso previste dalla direttiva 2011/83/UE, che permettono effettivamente al consumatore di provare il servizio e di decidere, entro un periodo di 14 giorni dalla conclusione del contratto, se mantenerlo o no.
Numerosi contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale sono caratterizzati da una singola fornitura da parte del professionista per fornire al consumatore uno o più elementi specifici del contenuto digitale, come file musicali o video.
Tali contratti per la fornitura di servizi digitali mediante un supporto non materiale rimangono soggetti all’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m), della direttiva 2011/83/UE che prevede che il consumatore perda tale diritto una volta cominciata l’esecuzione del contratto, come il download o lo streaming del contenuto, a condizione che il consumatore abbia dato il suo previo consenso espresso a iniziare l’esecuzione durante il periodo del diritto di recesso e abbia accettato che avrebbe così perso il suo diritto.
Qualora non sia chiaro se il contratto è un contratto di servizi o di fornitura di contenuti digitali forniti mediante un supporto non materiale, si dovrebbe applicare la norma sul diritto di recesso per i servizi.
- = -
(37) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE i professionisti, rispettivamente per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza, sono tenuti a ottenere il previo consenso espresso del consumatore per iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso.
l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per i servizi forniti.
Il requisito di ottenere il previo consenso espresso del consumatore è di conseguenza rilevante solo per i servizi, compresi i servizi digitali, forniti dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso del consumatore si applichi solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
- = -
(38) l’articolo 16, primo comma, lettera m) della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso per quanto riguarda il contenuto digitale fornito mediante un supporto non materiale, se il consumatore ha dato il previo consenso espresso a far cominciare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso e ha accettato il fatto che avrebbe perso il suo diritto di recesso.
l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva prevede una sanzione contrattuale nel caso in cui il professionista non rispetti questa condizione, vale a dire che il consumatore non debba pagare per il contenuto digitale utilizzato.
Il requisito di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore è di conseguenza rilevante solo per il contenuto digitale fornito dietro il pagamento di un prezzo. È necessario pertanto modificare l’articolo 16, primo comma, lettera m), in modo che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione da parte del consumatore si applichi solo ai contratti che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
- = -
(39) l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE stabilisce gli obblighi di informazione nel caso di un «invito all’acquisto» di un prodotto a un prezzo specifico.
Tali obblighi di informazione si applicano già nella fase pubblicitaria, mentre la direttiva 2011/83/UE impone gli stessi, e altri, più dettagliati obblighi di informazione nella posteriore fase precontrattuale (vale a dire subito prima che il consumatore concluda il contratto).
Di conseguenza, i professionisti potrebbero essere tenuti a fornire la stessa informazione sia nella fase pubblicitaria (per esempio un annuncio pubblicitario online su un sito web) che nella fase precontrattuale (per esempio sulle pagine dei loro negozi online).
- = -
(40) Gli obblighi di informazione al consumatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE includono le modalità di trattamento dei reclami da parte del professionista.
I risultati del diritto dei consumatori riguardo al controllo dell’adeguatezza mostrano che questa informazione assume la massima rilevanza nella fase precontrattuale, che è disciplinata dalla direttiva 2011/83/UE.
L’obbligo di fornire questa informazione negli inviti all’acquisto nella fase pubblicitaria ai sensi della direttiva 2005/29/CE dovrebbe pertanto essere soppresso.
- = -
(41) l’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83/UE fa obbligo ai professionisti di fornire ai consumatori informazioni precontrattuali sul diritto di recesso, compreso il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B, di tale direttiva.
l’articolo 8, paragrafo 4 di tale direttiva prevede obblighi di informazioni precontrattuali più semplici nel caso in cui il contratto sia concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, per esempio per telefono, tramite dispositivi di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale o per SMS.
In tal caso, le informazioni precontrattuali da fornire obbligatoriamente nello o mediante lo specifico mezzo di comunicazione a distanza comprendono le informazioni sul diritto di recesso come specificato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), includendo di conseguenza anche il modulo di recesso tipo di cui all’allegato I, parte B.
Far pervenire tale modulo è tuttavia impossibile quando il contratto è concluso tramite mezzi come il telefono o un dispositivo di assistenza per gli acquisti ad attivazione vocale, e dal punto di vista tecnico potrebbe non essere fattibile e agevole farlo tramite altri mezzi di comunicazione a distanza rientranti nell’articolo 8, paragrafo 4. È opportuno pertanto escludere il modulo di recesso tipo dagli elementi che i professionisti devono fornire in ogni caso negli o tramite gli specifici mezzi di comunicazione a distanza usati per la conclusione del contratto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4.
- = -
(42) l’articolo 16, primo comma, lettera a), della direttiva 2011/83/UE prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardante i contratti di servizi dopo la piena prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con il previo consenso espresso del consumatore e con l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.
Per contro, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva, che vertono sugli obblighi del professionista nei casi in cui l’esecuzione del contratto sia cominciata prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, fanno obbligo ai professionisti di ottenere solo il previo consenso espresso ma non l’accettazione del fatto che il suo diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto.
Per garantire la coerenza fra tali disposizioni giuridiche è necessario inserire all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, l’obbligo per il professionista di ottenere dal consumatore anche l’accettazione del fatto che questi perderà il diritto di recesso una volta eseguito il contratto, se il contratto obbliga il consumatore a pagare.
Inoltre, il testo dell’articolo 16, primo comma, lettera a), della medesima direttiva dovrebbe essere modificato per tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 8, nel senso che l’obbligo per i professionisti di ottenere il previo consenso espresso e l’accettazione del consumatore si applica solo ai contratti di servizi che impongono al consumatore l’obbligo di pagare.
Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di non applicare l’obbligo per il professionista di ottenere l’accettazione del consumatore che il diritto di recesso sarà perso una volta eseguito il contratto per i contratti di servizi in cui il consumatore abbia espressamente richiesto una visita del professionista per l’effettuazione di riparazioni.
l’articolo 16, primo comma, lettera c), di tale direttiva prevede un’eccezione al diritto di recesso riguardo ai contratti relativi alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati.
Tale eccezione si applica, per esempio, alla fabbricazione e all’installazione di mobili confezionati su misura presso l’abitazione del consumatore, se tali operazioni sono effettuate in base a un contratto di vendita unico.
- = -
(43) L’eccezione al diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della direttiva 2011/83/UE dovrebbe ritenersi d’applicazione anche nel caso di contratti per consegne individuali di energia non di rete, poiché il prezzo di tale energia è legato a fluttuazioni nei mercati delle materie prime o nei mercati energetici che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso.
- = -
(44) l’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE stabilisce le condizioni a cui, in caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore non sostiene i costi per la prestazione di servizi, la fornitura di utenze e la fornitura di contenuto digitale non mediante un supporto materiale.
Quando ricorre una di queste condizioni, il consumatore non deve pagare il prezzo del servizio, delle utenze o del contenuto digitale ricevuti prima dell’esercizio del diritto di recesso.
Per quanto riguarda il contenuto digitale, una di queste condizioni non cumulative di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), è la mancata conferma del contratto da parte del professionista, compresa la mancata conferma del previo consenso espresso del consumatore a iniziare l’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di diritto di recesso, e la conferma dell’accettazione che di conseguenza tale diritto sarebbe stato perso.
Tuttavia, questa condizione non figura tra quelle che comportano la perdita del diritto di recesso di cui all’articolo 16, primo comma, lettera m) di tale direttiva, il che crea incertezza quanto alla possibilità per i consumatori di invocare la condizione di cui all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), nei casi in cui ricorrano le altre due condizioni previste alla medesima lettera b) e il consumatore abbia, di conseguenza, perso il diritto di recesso ai sensi dell’articolo articolo 16, primo comma, lettera m).
La condizione prevista all’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), punto iii), dovrebbe pertanto essere aggiunta all’articolo 16, primo comma, lettera m), per consentire al consumatore di esercitare il diritto di recesso qualora detta condizione non ricorra e, di conseguenza, rivendicare l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
- = -
(46) Tenuto conto degli sviluppi tecnologici, è necessario sopprimere il riferimento al numero di fax dall’elenco dei mezzi di comunicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2011/83/UE, dato che il fax è usato raramente ed è attualmente ampiamente obsoleto.
- = -
(51) l’articolo 16 della Carta garantisce la libertà d’impresa conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
Tuttavia, le attività di marketing, negli Stati membri, che promuovano beni come identici, mentre essi hanno in realtà una composizione o caratteristiche significativamente diverse, possono ingannare i consumatori e indurli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
- = -
(54) Le vendite negoziate fuori dai locali commerciali costituiscono un canale legittimo e consolidato, come le vendite presso i locali commerciali del professionista e le vendite a distanza.
Tuttavia alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, nel contesto di visite presso l’abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, come indicato all’articolo 2, paragrafo 8, della direttiva 2011/83/UE, possono mettere i consumatori sotto pressione inducendoli all’acquisto di beni o servizi che altrimenti non avrebbero comprato e/o all’acquisto a prezzi eccessivi, spesso con pagamento immediato.
Tali pratiche spesso prendono di mira persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili.
Alcuni Stati membri, in cui tali pratiche sono indesiderate, ritengono necessario limitare alcuni aspetti e forme delle vendite fuori dai locali commerciali ai sensi della direttiva 2011/83/UE, come la commercializzazione o la vendita aggressiva o ingannevole di un prodotto nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore o di escursioni.
Se sono adottate per motivi diversi dalla tutela dei consumatori, per esempio a difesa dell’interesse pubblico o ai fini del rispetto della vita privata del consumatore, tutelata dall’articolo 7 della Carta, tali restrizioni non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/29/CE.
- = -
(60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire a una migliore attuazione e modernizzazione del diritto a tutela dei consumatori non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, dato che il carattere delle questioni si situa su tale scala, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- = -